LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO: TUTTE LE NOVITA’

Il 16 settembre è entrata in vigore la Legge n. 130 del 2022 di riforma della giustizia tributaria con la quale vengono apportate novità in merito all’ordinamento giudiziario tributario e sul piano processuale.

In sintesi le principali novità riguardanti l’ordinamento giudiziario:

  • gli organi di giustizia tributaria sono stati ridenominati in Corti Tributarie di primo e di secondo grado;
  • è stato introdotto un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria con 576 giudici tributari reclutati tramite concorso per esami;
  • è stata disciplinata la possibilità degli attuali giudici togati di transitare definitivamente e a tempo pieno nella giurisdizione tributaria speciale.

Sul piano processuale sono state introdotte nuove misure dirette ad ottenere una maggiore efficienza della giustizia tributaria ed una velocizzazione dei procedimenti giurisdizionali.

Una prima novità attiene la deflazione del contenzioso dinanzi alla Corte di Cassazione che prevede:

  • Istituzione dell’ufficio del massimario centrale presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e ciò l fine di garantire alla Corte di Cassazione un elenco aggiornato delle posizioni giurisprudenziali assunte dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado nonché quelle più significative emesse dalle Corti di giustizia tributaria di primo grado;
  • Istituzione di una Sezione civile della Corte di Cassazione cui verrà affidata (in via esclusiva) la trattazione delle controversie tributarie.
  • Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione con il pagamento di un importo pari al 5% del valore di lite: 
  1. per quelle in cui l’Agenzia delle Entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;
  2. il cui valore sia non superiore a 100.000 euro.

Saranno invece definite con il pagamento di un importo pari al 20% del valore le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione:

  1. per le quali l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito;
  2. il cui valore non sia superiore a 50.000 euro.

Di seguito tutte le altre novità relative al procedimento giurisdizionale:

Giudice unico per liti minori

Dal 1° gennaio 2023 le controversie di valore non superiore ad euro 3.000,00 assegnate al giudice monocratico con esclusione delle controversie di valore indeterminabile.

Udienze da remoto

Per i ricorsi notificati dal 1° settembre 2023 le udienze della Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica nonché le trattazioni delle istanze cautelari si svolgeranno esclusivamente a distanza, fatta eccezione di espressa richiesta, di una delle parti e per comprovate ragioni, dell’udienza in presenza. In tutti gli altri casi le udienze si svolgeranno in presenza, ma ciascuna parte del processo potrà chiedere lo svolgimento dell’udienza da remoto, mediante istanza da presentare almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione.

Conciliazione giudiziale

Dal 16 settembre 2022, la Corte di giustizia tributaria potrà formulare una proposta conciliativa, in udienza o fuori udienza. In caso di conciliazione e perfezionamento del relativo processo verbale di conciliazione, le spese di giudizio saranno compensate, salvo diverso accordo tra le parti.

Nel caso di un rifiuto (ingiustificato) della proposta conciliativa, restano a carico della parte che si è opposta alla soluzione transattiva le spese del giudizio maggiorate del 50%, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata.

Nel caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta la condanna al pagamento delle spese di giudizio. 

Onere della prova

All’art. 7, D.Lgs. n. 546/1992 è stato inserito il comma 5-bis che prevede, in linea con le regole previste dall’art. 2697 c.c., che l’amministrazione sia tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice è tenuto a fondare la decisione sulla base degli elementi probatori che emergono nel giudizio, annullando l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca, o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale – comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale – le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa dell’Ufficio.

La nuova disposizione regola, allo stesso modo, l’ipotesi in cui sia il contribuente ad agire per ottenere il rimborso dell’imposta. In questo casso spetterà all’amministrazione provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato, mentre il contribuente dovrà dare la prova delle ragioni della richiesta di rimborso, che non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati. La decisione, basata sugli elementi di prova emersi dal giudizio si concluderà con l’annullamento, se la prova della fondatezza della pretesa manca, è contradditoria o è insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni della pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.

Testimonianza scritta

Dalla data di entrata in vigore della riforma, viene introdotta la possibilità per le Corti di giustizia tributaria di ammettere la prova testimoniale, ove essa sia ritenuta necessaria e anche senza accordo delle parti. La prova testimoniale dovrà essere assunta in forma scritta e non mediante l’audizione del teste in udienza e deve avere ad oggetto circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale, facenti fede fino a querela di falso, che sono alla base della pretesa impositiva. Rimane escluso il giuramento.

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