USURA BANCARIA: INSERIMENTO DELLE SPESE ASSICURATIVE NEL CALCOLO DEL TAEG

Sommario:

  • 1. Premessa.
  • 2. La pronuncia della Suprema Corte.
  • 3. Conclusioni

1. Premessa

Un problema alquanto rilevante, oggetto di soluzioni contrastanti in giurisprudenza, è la questione relativa a quali voci debbano essere considerate nel calcolare il tasso di interesse applicato su un contratto di mutuo, al fine di determinare se esso possa essere considerato usurario.

Nello specifico, la consolidata prassi degli istituti di credito di imporre la stipula di una o più polizze assicurative collegate all’erogazione del mutuo, a beneficio del prestatore di danaro, ha fatto emergere un importante interrogativo: il costo dell’assicurazione deve essere computato nel tasso effettivo globale annuo (TAEG)?

Per stabilire se il tasso di un mutuo bancario sia usurario o meno è necessario tenere conto non solo degli interessi in senso stretto praticati dalla banca, ma anche di tutti i costi legati al finanziamento stesso (le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito; le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore; le altre somme eventualmente contemplate dal contratto).

In particolare, nel calcolo del TAEG (Tasso annuale effettivo globale) e, conseguentemente, nel tentativo di definizione del rapporto sussistente tra il TAEG e la soglia usura, è necessario inserire anche le spese assicurative legate al finanziamento (si tratti di mutui, finanziamenti, cessioni del quinto dello stipendio).

Infatti, è frequente riscontrare che l’inclusione di tali spese determini il superamento dei tassi soglia usura che, invece, non si verifica laddove siano escluse dal calcolo volto all’accertamento dell’usura contrattuale.

2. La pronuncia della Suprema Corte

Sul punto la Corte di Cassazione ribadisce il principio di diritto secondo cui, “ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, debbano essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo”.  (Cass. n. 37058/2021 del 26 novembre 2021)

La nuova sentenza conferma il pregresso orientamento volto all’inclusione delle spese ‘collegate’ all’erogazione del credito e definisce i principi di diritto da seguire per il calcolo del tasso effettivo globale nel pieno rispetto dell’articolo 644 c.p., con particolare riferimento al collegamento insito delle spese di assicurazione al contratto di finanziamento.

Inoltre, la Suprema Corte specifica che la disciplina della misura usuraria del prezzo complessivo del denaro (art. 1815 co 2 c.p.c) trova sede non solo nella Legge n. 108/1996, ma altresì nell’art 644 cod. pen. che reca un principio di onnicomprensività,  valevole sia sotto il profilo penale che sotto quello civile, secondo cui “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

Pertanto, la norma posta dall’art. 644 cod. pen., assumendo tale principio di onnicomprensività, non lascia dubbi in ordine alla circostanza che vada inclusa nella verifica di usurarietà ogni spesa collegata all’erogazione del finanziamento (comprese le spese di assicurazione); ciò al fine di impedire tanto prevedibili quanto agevoli aggiramenti del divieto.

3. Conclusioni

La Corte di Cassazione, con la sentenza in questione, chiarisce i termini dell’annosa questione, che per troppo tempo ha dato impulso ad interpretazioni scorrette della normativa vigente a discapito del mutuatario, e del tenore letterale delle stesse disposizioni, precisando che le spese di assicurazione, se imposte al cliente contestualmente all’accensione del finanziamento (come in genere accade), sono presuntivamente rilevanti ai fini del calcolo del tasso soglia.

Gli stessi principi sono stati ribaditi dalla Corte d’Appello di Ancona con la recentissima sentenza n. 1370 del 27 ottobre 2022: “(…) i costi assicurativi rientrano nel conteggio rilevante ai fini del tasso soglia purché collegati alla concessione del credito, collegamento che può essere provato con qualunque mezzo e che sussiste, come nel caso di specie trattandosi di polizze contestuali ai contratti di prestito.”

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