COSA E’ E COME MI DEVO COMPORTARE SE RICEVO UN QUESTIONARIO DA PARTE DI AGENZIA DELLE ENTRATE?

Nella fase del controllo l’Agenzia delle Entrate viene dotata dalla legge di diversi strumenti, più o meno invasivi, che può utilizzare per controllare la regolarità “fiscale” del singolo contribuente.

Si è soliti parlare di atti “istruttori” che precedono il futuro ed eventuale avviso di accertamento e sono finalizzati a far emergere l’evasione.

Non dimenticarti, infatti, che l’onere di provare l’esistenza dell’evasione fiscale è sempre posto in capo all’Agenzia delle Entrate.

MA COS’E’ IL QUESTIONARIO?

In massima sintesi, si tratta di una richiesta di documentazione, solitamente contabile, che il Fisco notifica al contribuente, di volta in volta selezionato (art. 32 del D.P.R. n. 600/1973).

Potresti pensare, quindi, che non sia nulla di preoccupante e che tutto si risolva nella consegna di quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate.

Ricordati, però, che quasi mai il Fisco attiva la procedura di controllo in modo casuale.

La scelta del contribuente da accertare, infatti, è sempre mirata e giustificata da un potenziale “rischio” di evasione.

Pertanto, come ti ho anticipato, il questionario, se non gestito nel modo corretto, potrebbe essere l’anticamera di un futuro avviso di accertamento.

Al contempo, però, se viene analizzato e, soprattutto, interpretato al meglio, il questionario diventa l’occasione da non perdere per impostare, in anticipo, la tua strategia difensiva “preventiva”.

E’ fondamentale, in altri termini, capire i motivi per i quali il Fisco ha “puntato i riflettori” su un determinato soggetto e agire di conseguenza.

Dinanzi a te avrai diverse opzioni da dover valutare, per capire se e in che modo rispondere alla richiesta del Fisco.

Scelta tutt’altro che banale, specialmente ove si consideri che i documenti non esibiti in risposta al questionario non potranno essere utilizzati a difesa del contribuente nelle successive fasi, quale, a esempio, quella contenziosa (art. 32, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973).

Le Tipologie di Questionario

Sono 3 le tipologie di questionario che, più frequentemente, vengono notificate dall’Agenzia delle Entrate.

Ognuno di essi presenta, per chi lo riceve, un diverso livello di “rischio fiscale” che consente di classificare i questionari nelle seguenti tre categorie:

  • questionario “base: è quello caratterizzato da un “basso rischio fiscale”. Infatti, consiste in una semplice richiesta di documentazione contabile e, di regola, viene utilizzato dal Fisco nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o, più semplicemente, per controllare che la dichiarazione presentata sia coerente con la contabilità.

Ricorda che un’errata gestione di tale tipo questionario comporterà l’emissione di un avviso di accertamento, con applicazione di sanzioni che vanno dal 90% al 180% della maggiore imposta accertata.

  • questionario “intermedio: è quello caratterizzato da un “medio rischio fiscale”. In concreto, con tale tipo di questionario il Fisco non chiede solo documentazione, ma punta a verificare se ti spettano o meno determinate agevolazioni fiscali – come, ad esempio, i crediti d’imposta – di cui hai usufruito o, in genere, se vi sia coincidenza tra i redditi e/o i costi che hai dichiarato e quelli che emergono dall’Anagrafe tributaria                      (c.d. spesometro).

Sul punto, non dimenticarti che i tuoi clienti, purché dotati di partita I.V.A., sono obbligati, in qualità di “sostituti d’imposta”, a dichiarare al Fisco i corrispettivi a te pagati nel corso dell’anno e le connesse ritenute operate “alla fonte”.

In tale contesto, un’errata gestione del questionario comporterà:

  • l’emissione di un avviso di accertamento con applicazione di sanzioni che vanno dal 90% al 180% della maggiore imposta accertata,
  • o, per quanto riguarda i crediti d’imposta, l’emissione di un atto di recupero del credito, con applicazione, in genere, di sanzioni che vanno dal 100% al 200% del credito utilizzato;
  • questionario “complesso: è quello caratterizzato da un “alto rischio fiscale”. Infatti, nella prassi viene utilizzato in caso di controlli che riguardano più contribuenti ed è finalizzato non solo a ottenere documentazione contabile, ma anche, e soprattutto, a chiederti informazioni dettagliate circa la tipologia di rapporto che hai intrattenuto con altri contribuenti, a loro volta sottoposti ad accertamento (in genere, sono i tuoi fornitori o i tuoi clienti), e con i quali sei venuto a contatto (c.d. controlli incrociati).

Non voglio spaventarti, ma devo ribadire che tale tipologia di controllo è molto invasivo e, ove non gestito bene, si concluderà con un avviso di accertamento nel quale il Fisco contesterà l’utilizzo di presunte fatture “false”, irrogando sanzioni dal 135% al 270% dell’imposta evasa.

Come immaginerai, in tale caso scatterà anche la denuncia, che ti obbligherà a difenderti su due piani: quello tributario e quello penale.

Da queste indicazioni, avrai capito che anche il questionario che, a una prima lettura, potrebbe sembrare banale, potrebbe portare, ove non gestito correttamente, a risultati disastrosi per te e per la tua attività d’impresa, specialmente ove si consideri che i documenti non esibiti in risposta al questionario non potranno essere utilizzati a difesa del contribuente nelle successive fasi, quale, a esempio, quella contenziosa (art. 32, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973).

Il consiglio, quindi, è sempre quello di rivolgerti a un professionista specializzato, da anni, nel settore della consulenza fiscale e del contenzioso tributario, con il quale potrai analizzare il questionario che hai ricevuto e impostare, correttamente, la più opportuna strategia difensiva.

Nella migliore delle ipotesi, infatti, potrai riuscire a evitare l’emissione dell’avviso di accertamento e a scongiurare il rischio del contenzioso tributario e penale che si verrebbe a generare.

Non devi, però, perdere tempo; per rispondere al questionario, infatti, l’Agenzia delle Entrate concede, di regola, solo 15 giorni!

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Processo Verbale di Constatazione (o P.V.C.)? COSA E’ E COME MI DEVO COMPORTARE.

Sei sottoposto a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza e non sai come comportarti?

Cerca di mantenere la calma e, con sangue freddo, rivolgiti a un professionista del settore tributario in grado di assisterti con la dovuta esperienza e preparazione.

Devi assolutamente sapere, infatti, che la fase dell’accertamento tributario molto spesso prende avvio proprio con un “accesso” presso la tua azienda (c.d. verifica fiscale) e si può concludere con un avviso di accertamento, che rappresenta l’atto conclusivo del controllo.

Come immaginerai, la fase della verifica fiscale può durare molti giorni (fino a 30 giorni lavorativi, anche non consecutivi) ed è in essa che si inizia a “giocare la partita a scacchi” con il Fisco.

Una mossa sbagliata può compromettere definitivamente la tua strategia difensiva.

Solo attraverso una minuziosa analisi del verbale redatto al termine della verifica (processo verbale di constatazione o P.V.C.) sarà possibile contestare proficuamente il successivo avviso di accertamento.

Infatti, quasi sempre gli esiti del P.V.C. vengono trasferiti senza alcuna modifica, come una sorta di “copia e incolla”, all’interno dell’avviso di accertamento.

Di conseguenza, se la verifica fiscale (e il relativo P.V.C.) è viziata, lo sarà anche il collegato atto di accertamento!

Tutto sta nel capirlo tempestivamente ed eccepirlo nelle sedi opportune.

Attenzione, però: il P.V.C. non è impugnabile dinanzi al Giudice tributario!

Per questo motivo, lo “Statuto dei diritti del contribuente” (art. 12 della L. n. 212/2000) ti attribuisce il diritto di presentare all’Agenzia delle Entrate osservazioni e/o richieste (c.d. memorie) entro 60 giorni dalla consegna del P.V.C. e, comunque, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento (c.d. contraddittorio preventivo).

Ricordati, comunque, che, a volte, tali memorie, ove presentate, potrebbero rivelarsi controproducenti; una vera e propria “arma a doppio taglio”.

Non sempre sono opportune, soprattutto quando corri il rischio di anticipare, con esse, la tua strategia difensiva senza la garanzia di ottenere il risultato sperato (l’archiviazione della tua posizione), mettendo, per di più, il Fisco nelle condizioni di rimediare agli errori, commessi durante la verifica fiscale, già in sede di redazione dell’avviso di accertamento connesso al P.V.C..

Ciò potrebbe pregiudicare la vittoria in sede contenziosa.

In alcuni casi, quindi, sarà consigliabile non avvalersi del “contraddittorio preventivo”, al fine di giocarsi le carte direttamente in sede di impugnazione del successivo atto impositivo.

Come puoi intuire, la situazione è molto delicata e necessita del supporto di un adeguato professionista.

Se ti è stato consegnato un P.V.C. non esitare a contattarci e, ricordati, che hai solo 60 giorni di tempo per scegliere la tua prossima mossa. Contattaci.

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