CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

COSA SI INTENDE PER CRISI ?

Lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi

COSA SI INTENDE PER INSOLVENZA?

Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, 

i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente 

le proprie obbligazioni

COSA DEVE FARE L’IMPRENDITORE PER EVITARE LA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA?

Se si tratta di imprenditore individuale, deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte

Se si tratta di imprenditore collettivo, deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative

A COSA SERVONO LE MISURE CHE DEVONO ADOTTARE GLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI E L’ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE CHE DEVONO ISTITUIRE GLI IMPRENDITORI COLLETTIVI ?

le misure e gli assetti in discorso devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui diremo;

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento dell’azienda.

QUALI SONO I SEGNALI PER LA PREVISIONE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA?

a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; 

b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1.

COSA PREVEDE L’ARTICOLO 25-NOVIES, COMMA 1?

questo articolo stabilisce che determinati creditori pubblici qualificati possano fare delle segnalazioni sui segnali che preludono alla crisi.

in particolare la norma stabilisce quanto segue:

  1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria:

a) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

  • 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
  • 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;

b) per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;

c) per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all’importo di euro 5.000;

d) per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.

DA CHI SONO INVIATE QUESTE SEGNALAZIONI ?

a) dall’Agenzia delle entrate, 

b) dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione

COSA CONTENGONO QUESTE SEGNALAZIONI?

l’invito alla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti

DI CHE ISTANZA SI TRATTA?

si tratta di un’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa e prevede la nomina di un esperto indipendente.

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