MANCANZA ESTRATTI CONTO

Vuoi ottenere il ricalcolo del saldo del tuo conto corrente ma non hai tutti gli estratti conto?

Non ti preoccupare! Puoi sempre ottenere quelli degli ultimi 10 anni dalla banca.

In relazione a conti correnti affidati, al fine di garantire una tutela ai correntisti bancari, si può ottenere giudizialmente il ricalcolo del saldo a norma di legge.

E ciò, in due differenti situazioni. In particolare:

  • a seguito della chiusura del conto corrente. Il correntista ha restituito tutte le somme concesse in affidamento dalla banca (oltre interessi, spese e commissioni) e vuole in restituzione quanto illegalmente percepito dall’Istituto di Credito;
  • a seguito della revoca dell’affidamento e dell’impossibilità del correntista ad un rientro immediato. La banca agisce giudizialmente, notificando un decreto ingiuntivo, per ottenere la condanna al pagamento immediato del saldo debitore.

In tale ottica, riveste una rilevante importanza la documentazione contrattuale e contabile (con particolare riferimento agli estratti conto e scalari) in possesso e il soggetto che agisce (correntista o banca).

Infatti, l’art. 2697 c.c. afferma che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” che, in ambito bancario, significa:

  • per il correntista: dover provare l’illegittimità delle condizioni economiche applicate sul c/c e ciò emerge dagli estratti conto e scalari;
  • per la banca: dover dimostrare la esistenza e la consistenza del preteso credito, mediante la produzione del titolo genetico, ovvero del contratto posto a base della domanda, nonché delle scritture contabili di riferimento, vale a dire degli estratti conto relativi alla intera durata del rapporto, dall’apertura alla estinzione del conto, atteso che soltanto attraverso una compiuta e integrale valutazione continuativa dei singoli saldi trimestrali può pervenirsi all’accertamento dell’ipotetico saldo debitore finale.

Con il presente articolo ci si focalizzerà esclusivamente sugli estratti conto e scalari.

Se ad agire è il correntista

Se ad agire è il correntista, deve depositare tutti gli estratti conto e scalari relativi al rapporto.

È necessario, preliminarmente, fare una distinzione fra:

  1. Documenti relativi agli ultimi 10 anni

Nel caso in cui tali documenti non siano più a disposizione del cliente, una tutela del consumatore bancario è fornita dall’art. 119 TUB che, al IV comma, stabilisce “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.”

Il correntista dovrà, quindi, inviare formale istanza ex art. 119 TUB chiedendo la consegna degli e/c relativi agli ultimi 10 anni e la banca dovrà provvedere entro 90 giorni.

E ciò che conferma la Corte di Cassazione civile, sez. III, 30 Ottobre 2020, n. 24181. Pres. Frasca. Est. Anna Moscarini: “Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell’accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale.”

Nel caso in cui la banca non ottemperi nel tempo previsto, il correntista può trovare tutela chiedendo al Giudice di condannare l’istituto di Credito alla consegna; infatti, il diritto di cui all’art. 119 IV comma TUB può, pacificamente, essere azionato anche mediante procedimento monitorio per ingiunzione di consegna in quanto la documentazione bancaria si configura come cosa mobile determinata.

L’ingiunzione può essere richiesta in due modi:

  • nel corso di giudizio di accertamento del saldo, tramite il deposito di un’istanza ex art. 186 ter c.p.c.;
  • tramite il deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo.
  1. Documenti precedenti al decennio

La banca non può, invece, essere obbligata alla consegna degli e/c precedenti al decennio.

Tale mancanza, però, non pregiudica il diritto ad ottenere un ricalcolo ex lege del saldo.

Infatti, la Corte di Cassazione civile, sez. VI, 04 Marzo 2021, n. 5887. Pres. Ferro. Est. Dolmetta, afferma: “Il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, della causa debendi; egli può limitare la domanda giudiziale ad un determinato periodo di svolgimento del conto e produrre gli estratti conto relativamente a quel limitato periodo.

Il giudice del merito può desumere aliunde la prova dell’indebito, integrando la prova offerta dal correntista anche con mezzi di cognizione disposti d’ufficio, come la CTU.

È improprio e scorretto considerare gli estratti conto come “veicolo di una prova legale” dei fatti che, invece, sono suscettibili di prova libera.

Per la determinazione del credito azionato dal correntista limitatamente ad un determinato periodo di svolgimento del conto, il dies a quo dal quale effettuare il calcolo è la data della posta iniziale a debito annotata sul primo estratto conto disponibile e nella misura indicata, senza previo azzeramento della stessa.

La produzione parziale degli estratti conto ed il primo saldo negativo per il correntista registrato dalla banca, penalizza l’attore in ripetizione e non la banca convenuta.

L’accertamento della nullità di talune clausole, in caso di disponibilità di documentazione relativa ad un periodo precedente a quello della domanda proposta dal correntista, può comportare un saldo meno negativo o addirittura un saldo positivo per il cliente, giammai un saldo maggiormente negativo per lo stesso. È sempre possibile chiedere meno del proprio diritto.”

Il correntista che agisce per ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole contrattuali, ben può limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole, limitando la prova al periodo temporale rispetto al quale è stata formulata la domanda (Corte di Cassazione, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 5887 del 04.03.2021).

Inoltre, il Giudice del merito può desumere in altro modo la prova dell’indebito, integrando la prova offerta dal correntista anche con mezzi di cognizione disposti d’ufficio, come la CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio).

La mancata produzione di alcuni estratti conto da parte del correntista che agisce in ripetizione non preclude la ricostruzione dello stesso rapporto (Corte di Cassazione sentenza n. 23852/2020) e le lacune probatorie non possono che essere considerate a discapito degli interessi della parte attrice in ripetizione e non c’è dubbio, d’altro canto, che lo svolgimento del rapporto di conto corrente possa essere anche solo parzialmente ricostruito ed essere ugualmente oggetto di decisione nei limiti in cui, appunto, effettivamente ricostruito (Corte di Cassazione sentenza n. 11543/2019).

La CTU effettuerà, quindi, la ricostruzione dell’andamento del rapporto attraverso ragionevoli e fondate ipotesi matematiche utilizzando scritture di raccordo.

Se ad agire è l’Istituto di Credito

Il principio dell’art. 2697 c.c., disciplinante il principio dell’onere della prova, secondo cui spetti a chi vuole far valere un diritto in giudizio l’onere di provarne i fatti costitutivi, opera anche nel giudizio di cognizione ordinario eventualmente introdotto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, comportando, per la parte opposta (la banca), l’onere di individuare in giudizio i fatti costitutivi della propria pretesa.

Secondo i noti principi di diritto sostanziale in tema di ripartizione dell’onere della prova tra le parti ex art. 2697 c.c., la banca che domanda il pagamento del saldo debitore del conto corrente, come attrice, o quale parte opposta – ma attrice in senso sostanziale – nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi posti a base della propria pretesa creditoria.

Pertanto, qualora la banca non esibisca tutti gli estratti conto, la domanda di condanna al pagamento del saldo debitore andrà rigettata, mentre qualora depositi gli estratti a partire da una data successiva all’apertura del rapporto, per il calcolo del dovuto dovrà partirsi dal saldo zero, ove il primo estratto sia in passivo, e dal saldo contabile se positivo (Corte di Cassazione ordinanza n. 13258/2017).

Il calcolo dei rapporti di dare e avere verrà, dunque, calcolato dal c.t.u. partendo da zero, secondo l’azzeramento disposto dal Giudice di merito per sanzionare la banca che non abbia ottemperato al proprio onere di prova.

A tal uopo, è ormai superfluo citare la granitica giurisprudenza al riguardo (Corte di Cassazione Civile sentenze 19696/2014, 3632/2014, 12233/2003, 10692/2007, 17679/2009, 12509/2009, 6705/2009, 23974/2010, 9695/2011, 3649/2012, 18541/2013, 20688/2013, 21466/2013) oltreché le ormai innumerevoli sentenze dei vari tribunali di merito d’Italia (Corte d’Appello di Milano 3512/2014, Corte d’Appello di Milano 01 dicembre 2010 e 09 agosto 2012, Tribunale di Mantova 10 settembre 2004, Corte d’Appello di Lecce 19 aprile 2004 Dott. Lamorgese, Tribunale di Lecce 19 aprile 2005 Dott. Tinelli, Tribunale di Pescara G.U. Dr. Luca Falco del 18 novembre 2005, Tribunale di Lecce 5 dicembre 2007, n.1787 G.U. Tinelli, Tribunale di Catania Sentenza nr. 2795 del 2008, Tribunale di Latina 12 giugno del 2012, Tribunale di Chieti n. 717/2013, Corte d’Appello di Bari n. 934/2013).

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